COMUNICATO STRAORDINARIO n. 1/2020 - EMERGENZA COVID- 19

PROT. FGI N. 2157/SG  DEL 26.02.2020

 

c.a.      COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI FGI   

            CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

             COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

             @ loro indirizzi email

 

OGGETTO:  EVENTI E COMPETIZIONI  IN FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 2019 (Coronavirus)

Con la presente si comunica che In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state adottate, tramite il testo del nuovo decreto attuativo (DPCM del 25.02.2020), le seguenti ulteriori misure di contenimento che interessano il settore sportivo:

Art. 1, lett. a)

“ in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;”

 

ALLEGATO 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D’Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

a) Vò.

 

Art. 3 (Disposizioni Finali)

“Sono confermate e restano in vigore, con l’integrazione di cui all’articolo 1 lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020. 2. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto dalla  data  odierna  e  sono  efficaci,  salve  diverse   previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo  quanto  previsto  all'art.  2,  comma  2,  restano  ferme   le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23febbraio 2020”.

 

Nelle restanti Regioni italiane, ad oggi, tranne la regione Marche (ordinanza n. 1 del 25.02.2020 in vigore fino al 04.03.2020) si possono svolgere le competizioni e le normali attività di allenamento, senza restrizioni.

 

Si invitano i Presidenti e Delegati Regionali di tutte le regioni Italiane a prendere visione dell’aggiornamento, continuo, delle Ordinanze regionali e nazionali, sul sito web istituzionale della Protezione Civile al seguente link:  http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus, o sul sito web della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, al seguente link: http://www.regioni.it/dalleregioni/

  

Si invita, altresì, a consultare, frequentemente, il nuovo sito web del Ministero della Salute, creato ad hoc per l’emergenza coronavirus, al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp e ad attuare il vademecum di norme igienico-sanitariein allegato alla presente, elaborato dalla FMSI, da osservarsi in gara e in allenamento sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a evitare la diffusione di ogni tipo contagio.

 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito si inviano cordiali saluti.

 

      f.to IL PRESIDENTE FGI                                                            f.to IL SEGRETARIO GENERALE

        (GHERARDO TECCHI)                                                                     (ROBERTO PENTRELLA)


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